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REGIO DECRETO 19 febbraio 1940, n. 232

Determinazione delle attribuzioni del generale ispettore dell'aviazione per la Regia marina (040U0232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-5-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il generale ispettore dell'aviazione per la Regia marina di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, ha le seguenti attribuzioni:

a) alle dipendenze dell'ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica esplica funzioni di comando di grande unità, nei riguardi dei reparti costituenti l'aviazione per la Regia marina, per ciò che concerne l'addestramento tecnico-professionale, l'organizzazione interna, l'efficenza ed il materiale di dotazione;

b) alle dipendenze dell'ufficio di stato maggiore della Regia marina, sopraintende all'impiego dei reparti dell'aviazione per la Regia marina nella guerra marittima e al relativo addestramento, e tratta le questioni disciplinari che ne derivano.