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LEGGE 4 dicembre 1939, n. 2204

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, contenuto negli articoli 28 e 32 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272. (039U2204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 28 e 32 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° nell'articolo 28, in fine del 1° comma, alle parole « non oltre sei mesi », sono sostituite le parole « non oltre un anno »;

2° nell'art. 32, al 2° comma, alle parole « nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto » sono sostituite le parole « nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Tassinari - Host Venturi - Grandi - Alfieri - Teruzzi - Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi