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REGIO DECRETO 23 novembre 1939, n. 2180

Approvazione di alcune modificazioni allo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. (039U2180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, con il quale fu, tra l'altro, approvato lo statuto della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti ed il successivo Nostro decreto 1° luglio 1937, n. 1455, con il quale fu approvata una modifica allo statuto stesso;
Vista la domanda in data 7 luglio 1939, con la quale la Confederazione suddetta, ravvisata la necessità di adeguare alcune norme statutarie all'indirizzo ed allo sviluppo attuale dell'organizzazione, ha chiesto che siano approvate alcune modifiche al proprio statuto;
Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le modifiche allo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, nel senso che il testo degli articoli 8, lett. b) e c); 9, comma 1°; 11, comma 2°; 12, comma 4° e 5°; 13, comma 3°; è sostituito dal seguente:

Art. 8 - lett. b): « di designare il presidente ed il vice presidente della Confederazione »;

Art. 8 - lett. c): di eleggere i componenti della Giunta esecutiva e di nominare il consigliere amministratore;

Art. 9 - comma 1°: « La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede, dal vice presidente, dal consigliere amministratore e da otto membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dei G.U.F. e da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, designati rispettivamente dai G.U.F. e dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Confederazione ».

Art. 11 - comma 2°: « In caso di assenza o insediamento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal vice-presidente, designato dal Consiglio fra i suoi membri e nominato dal Ministero ».

Art. 12 - comma 4°: « A ciascuna Unione è preposto un presidente, coadiuvato da un vice-presidente nominato dalla Confederazione tra i dirigenti locali, e da un Comitato costituito dai segretari dei Sindacati aventi la propria sede nella provincia, nonché per i Sindacati interprovinciali aventi sede in altre provincie, dal locale fiduciario provinciale dei Sindacati stessi »;

Art. 12 - comma 5°: « Del Comitato fa, altresì, parte un rappresentante del G.U.F. designato dalla locale Federazione del P.N.F., nonché un membro designato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, scelti tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nei predetti Sindacati ».

Art. 13 - comma 3°: « In caso di assenza o impedimento il presidente dell'Unione è sostituito, nell'esercizio delle sue attribuzioni, dal vice-presidente, nominato, a norma dell'art. 12 del presente statuto, dal presidente della Confederazione ».

All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

Art. 10 - ultimo comma: « A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende - sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente - un consigliere amministratore scelto dalla Giunta esecutiva tra i dirigenti dei Sindacati aderenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, foglio 81. - Mancini