stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939, n. 1996

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato interprovinciale napoletano infortuni con sede in Napoli. (039U1996)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-1-1940 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 61, e successive modificazioni, sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;
Veduto il regolamento d'esecuzione della legge predetta, approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 17 giugno 1929 con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato interprovinciale napoletano infortuni con sede in Napoli;
Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato interprovinciale napoletano infortuni con sede in Napoli, disposta con il R. decreto 17 giugno 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 417, foglio 31. - MANCINI