stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 dicembre 1939, n. 1922

Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno. (039U1922)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-1-1940 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



La procedura di incorporazione per decreto Reale, preveduta nel comma primo dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con. le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, è obbligatoriamente applicata, con l'osservanza delle disposizioni della, presente legge, nei confronti delle Casse di risparmio costituite da almeno un decennio e dei Monti di credito su pegno classificati di prima categoria pure da almeno un decennio, aventi la sede centrale in un Comune non capoluogo di provincia, e con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, in cui l'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi non superava, al 31 dicembre 1938-XVII, i trenta milioni di lire.
Il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito determina l'Istituto incorporante scegliendolo fra le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria della provincia nella quale l'Ente da incorporare ha la, propria sede, ovvero di provincie limitrofe.
In caso di incorporazione di un Monte di credito su pegno di prima categoria in una Cassa di risparmio, questa deve istituire una sezione per le operazioni di pegno o, comunque, assicurare il servizio delle operazioni stesse.
La sede della Cassa di risparmio o del Monte di credito su pegno di prima categoria incorporato, diventa filiale dell'Istituto incorporante.