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REGIO DECRETO 18 dicembre 1939, n. 1892

Norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di P. S. (039U1892)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-12-1939 al: 5-1-1942
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930-1X, n. 1629;
Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1991, concernente modifiche alle norme per gli esami di avanzamento al grado di vicebrigadiere di P. S.;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



Per il periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di P. S. sono effettuate, in deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, per esame di concorso e con le norme di cui ai seguenti articoli, fra le guardie e le guardie scelte che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37 del regolamento del Corpo e dal R. decreto 16 febbraio 1939-XVII, n. 513.