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LEGGE 30 novembre 1939, n. 1842

Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (039U1842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-12-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1



La nota sotto la voce 604-a/1 della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come appresso:

«Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso alla importazione in esenzione da dazio entro i limiti ai un contingente annuo di quintali 1.800.000, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

«Ai fini della disposizione del camma precedente, si considera come rozzo anche il legno semplicemente spaccato».