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REGIO DECRETO 22 luglio 1939, n. 1285

Approvazione del piano di variante al piano regolatore del rione San Pasquale a Chiaia della città di Napoli. (039U1285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-9-1939 al: 15-12-2010
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 luglio 1913, n. 921, sul risanamento della Città di Napoli;

Visto il decreto 30 luglio 1935-XIII con il quale è stato approvato dal cessato Alto Commissariato il piano regolatore del rione San Pasquale a Chiaia, della città di Napoli;

Visto il R. decreto 31 agosto 1938-XVI con il quale è stato prorogato fino al 30 luglio 1940 il termine assegnato per l'attuazione di detto piano;

Vista la domanda del podestà di Napoli intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano regolatore;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni eseguite dal 25 gennaio 1939 al 9 febbraio 1939 non furono presentati al comune di Napoli reclami mi o opposizioni di sorta, mentre anteriormente alle pubblicazioni, e precisamente in data 14 gennaio 1939-XVII, era pervenuto al Ministero dei lavori pubblici un esposto in data 4 gennaio 1939-XVII, a firma del dottor Gino Capriolo;

Considerato che la variante proposta è meritevole di approvazione;

Che peraltro in conformità anche al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici è opportuno che al momento dell'attuazione dell'opera, che si svolge in una delle migliori zone della città, sia tenuta presente dal comune di Napoli la necessità di coordinare il piano di esecuzione con le strade e fabbricati adiacenti;

Considerato, in merito al ricorso che a prescindere dal fatto che esso non dovrebbe prendersi in considerazione in quanto presentato fuori dei termini delle pubblicazioni, si appalesa altresì infondato nel merito in quanto il ricorso stesso non ha alcuna attinenza con la variante di cui trattasi perché si riferisce alla restante parte del piano regolatore che non è compresa nella presente variante;

Considerato che il termine per l'attuazione della variante rimane quello fissato per il piano originario, e cioè fino al 30 luglio 1940;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 749 del 28 marzo 1939-XVII;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con la raccomandazione di cui alle premesse e respinto il reclamo del dott. Gino Capriolo, è approvato il piano di variante al piano regolatore del rione San Pasquale a Chiaia, della città di Napoli, giusta il piano particolareggiato di esecuzione visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000 ed in un elenco degli immobili da espropriare.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, che saranno eseguite per l'attuazione della variante suddetta entro il 30 luglio 1940, godranno l'esenzione per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

È confermata l'applicazione alla variante suddetta delle disposizioni della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1348, circa la tassa fissa di registro.

Per l'attuazione della variante rimane fermo il tempo stabilito col su citato R. decreto 31 agosto 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Cobolli-Gigli - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1939-XVII

Atti del Governo, registro 413, foglio 15. - Mancini