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LEGGE 21 agosto 1939, n. 1241

Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige. (039U1241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-9-1939 al: 15-12-2010
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Art. 1



Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del Trattato stesso, che intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento.

La presente disposizione si applica, altresì, ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.