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REGIO DECRETO 5 giugno 1939, n. 1011

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166, concernente i Depositi cavalli stalloni. (039U1011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-8-1939 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DII DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 6 settembre 1923-I, n. 2125;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924-II, n. 966, che approva le norme per l'amministrazione ed il funzionamento dei Consorzi per i Depositi cavalli stalloni;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166 che reca disposizioni concernenti i Depositi cavalli stalloni;
Ritenuta la necessità di modificare la partecipazione della organizzazione sindacale agricola, in seno ai Consigli di amministrazione dei Depositi cavalli stalloni, in modo da renderla ancora più efficace e meglio rispondente alle necessità della produzione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 2, n. 2, del R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166, recante disposizioni circa il funzionamento dei Depositi cavalli stalloni, è cosa modificato:

«Di tre rappresentanti dell'organizzazione sindacale agricola, nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su terne di nomi, proposte rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, fra persone particolarmente competenti in ippicoltura».