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REGIO DECRETO 25 agosto 1938, n. 2274

Estensione al comune di Reggio Emilia delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, riguardante la fognatura della città di Torino. (038U2274)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-5-1939 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda del podestà di Reggio Emilia diretta ad ottenere l'estensione a favore di quel Comune delle disposizioni di cui alle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonché l'approvazione del regolamento speciale per l'applicazione delle disposizioni predette nel detto Comune;
Esaminati gli atti;
Veduta la deliberazione 11 febbraio 1933, debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale il podestà di Reggio Emilia approvava il progetto di costruzione delle opere di fognatura di quel Comune nonché il regolamento per il relativo servizio, redatti entrambi dall'ufficio tecnico comunale;
Veduto il parere favorevole per l'approvazione del progetto generale delle opere di fognatura di Reggio Emilia, espresso dal Consiglio provinciale sanitario nella seduta del 16 marzo 1933;
Vedute il parere favorevole per l'estensione al comune di Reggio Emilia delle disposizioni della legge 12 luglio 1896, n. 303, e per l'approvazione del regolamento per il servizio della fognatura in detto Comune, espresso dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 1° giugno 1933;
Veduti gli atti comprovanti l'eseguita pubblicazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 21 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del progetto particolareggiato delle opere di fognatura del comune di Reggio Emilia;
Veduta l'attestazione con la quale il podestà, in data 30 giugno 1933, dichiarava che, in sede di pubblicazione, nessuna opposizione era stata mossa al progetto di cui sopra;
Veduto il parere 28 novembre 1933, n. 2388, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici dichiarava meritevole di approvazione il progetto generale delle opere di fognatura del comune di Reggio Emilia, nonché il regolamento per il servizio relativo, a condizione che a questo fossero apportate alcune modifiche:
Veduto il decreto 27 giugno 1934, n. 3910, col quale il Ministro per i lavori pubblici assegnava al comune di Reggio Emilia un sussidio in capitale L. 1.500.000 per i lavori di costruzione del primo lotto della fognatura urbana di quel Comune;
Veduto il parere favorevole espresso in merito al regolamento speciale per il servizio della fognatura, nel comune di Reggio Emilia, dal Consiglio provinciale sanitario nella seduta del 19 luglio 1934;
Veduto il parere 13 dicembre 1934, n. 2130, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronunciava favorevolmente per la dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle opere di fognatura del comune di Reggio Emilia per l'estensione a favore di detto Comune della legge 12 luglio 1896, n. 303, e,per l'approvazione del regolamento speciale inerente ai servizi di fognatura nel medesimo Comune;
Veduto Il parere 29 gennaio 1935, n. 87, col quale il Consiglio di Stato dava parere favorevole all'approvazione del regolamento speciale inerente ai servizi di fognatura nel comune di Reggio Emilia, a condizione che vi fossero apportate le modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Veduta la deliberazione 25 aprile 1935, debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale il podestà di Reggio Emilia, giusta i rilievi fatti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, modificava il regolamento speciale per il servizio della fognatura in quel Comune, già precedentemente approvato con deliberazione 11 febbraio 1933;
Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 marzo 1936;
Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo-decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese al comune di Reggio Emilia le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.