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REGIO DECRETO 9 febbraio 1939, n. 541

Trattenimento alle armi di ufficiali di complemento, di sottufficiali e graduati di truppa della Regia aeronautica che al termine dei rispettivi obblighi di servizio non abbiano conseguito il brevetto di pilota militare. (039U0541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-4-1939 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto l'art. 103 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali ed i graduati di truppa della Regia aeronautica, comunque in servizio aeronavigante, che al termine dei rispettivi obblighi di servizio non abbiano conseguito il brevetto di pilota militare, oppure, avendolo conseguito, non abbiano ottenuto l'abilitazione al pilotaggio su apparecchio di linea o compiuto almeno un periodo di un mese di addestramento presso un reparto di impiego, saranno trattenuti alle armi d'autorità per il tempo necessario a compiere le predette istruzioni.