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REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1938, n. 2205

Ordinamento del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana. (038U2205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 1939, n. 737 (in G.U. 03/06/1939, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1939 al: 14-12-1962
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924-II, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925-III, n. 1455, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;
Vista la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 412, relativa all'aumento del contributo dello Stato a favore di detto Istituto;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, per il riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dare più ampie funzioni all'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze in relazione con i nuovi importanti compiti demandati ai servizi dell'agricoltura nell'Africa Italiana;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze è costituito in ente statale, con autonomia amministrativa, scientifica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto, alla dipendenza del Ministero dell'Africa Italiana. Esso assume la denominazione di « Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana ».