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REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938, n. 2138

Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari. (038U2138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-2-1939 al: 4-6-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta di procedere alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per la previdenza sociale, per gli infortuni sul lavoro e per gli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal l° luglio 1939 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola.

Dalla stessa data i criteri d'imposizione dei contributi, che per i titoli sopra cennati e per la disoccupazione involontaria vengono corrisposti per i dirigenti e per gli impiegati di aziende agricole, saranno determinati con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

La misura dei contributi di cui ai precedenti comma è annualmente determinata con Regio decreto, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste. I contributi stessi sono riscossi, a mezzo ruoli, dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e senza detto obbligo, ove non esistono speciali convenzioni con la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, per gli altri contributi.

Con Regi decreti, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1916, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno determinate le modalità di accertamento dei contributi e del loro riparto tra gli enti interessati, e, di concerto col Ministro per le finanze, le modalità per la riscossione dei contributi stessi e per il loro versamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Rossoni -

Di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 31. - Mancini