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REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1938, n. 2073

Finanziamento di nuove opere di arredamento nel porto di Venezia. (038U2073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con il quale viene imposta, dal 1° gennaio 1925, per la durata di 26 anni, una tassa per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in alcuni porti del Regno fra i quali quello di Venezia, e ne viene determinata la misura;
Considerato che, con successivo provvedimento 31 marzo 1925 del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, vennero stabilite le quote di ripartizione del provento di detta tassa fra lo Stato, il Provveditorato al porto e il comune di Venezia;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi a porre il Provveditorato al porto di Venezia in grado di eseguire un urgente programma di arredamento del bacino commerciale di Marittima, mediante la costruzione di nuovi, indispensabili magazzini e dei relativi impianti meccanici, ferroviari e stradali;
Ritenuto che, mentre lo svolgimento dell'indicato programma è da considerarsi in diretto rapporto con gli interessi dello Stato e della economia nazionale, non può il Provveditorato far fronte alla spesa, senza il sussidio di adeguato provvedimento della finanza dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, che stabilisce l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tassa portuale per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Venezia, imposta fino al 31 dicembre 1950 con l'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, è prorogata fino al 31 dicembre 1962, rimanendo immutate, anche per il periodo di proroga, le quote di ripartizione del relativo provento.