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REGIO DECRETO 15 novembre 1938, n. 1797

Varianti nei ruoli del personale di gruppo A dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. (038U1797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-12-1938 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato ed il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;
Ritenuta la necessità di apportare varianti ai ruoli del personale di gruppo A dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Udito il Consiglio di Stato
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I ruoli di gruppo A dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena di cui ai nn. 1, 2 e 3 della tabella allegata al R. decreto 4 aprile 1935, n. 497; sono sostituiti da quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3 della tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.