stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 1758

Insegnamento della geografia in alcuni Istituti tecnici commerciali. (038U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  9-12-1938 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione inedia tecnica;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, che stabilisce i raggruppamenti di materie nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica;
Veduto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento per i concorsi a cattedre nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica;
Veduto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, che detta norme per la determinazione delle materie d'insegnamento nelle scuole elementari e nelle scuole medie di ogni ordine e grado;
Considerato che nelle sezioni commerciali con due o più corsi di classi dei Regi istituti tecnici il titolare della cattedra di «Scienze naturali e geografia generale ed economica» completando il suo obbligo di insegnamento della geografia nelle sole classi della sezione commerciale, non è tenuto ad insegnare le scienze naturali del corso inferiore;
Ritenuta la necessità di dare incremento allo studio della geografia generale ed economica nei Regi istituti tecnici commerciali;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le cattedre di «Scienze naturali e geografia generale ed economica» delle sezioni commerciali, con due o più corsi completi di classi, dei Regi istituti tecnici assumono, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, la denominazione di cattedre di «geografia generale ed economica».