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REGIO DECRETO 12 agosto 1938, n. 1344

Modificazioni ai programmi per gli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia e per gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia. (038U1344)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-9-1938 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il Nostro decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, di approvazione dei programmi per i concorsi a cattedre di Regie Scuole e di Regi Istituti d'istruzione media tecnica, e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento tecnico;
Considerata l'opportunità di ridurre le prove in programma degli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia per le persone munite del diploma legale di abilitazione all'insegnamento sia della calligrafia, sia della stenografia, conseguito per esame, e parimenti di ridurre le stesse prove per l'abilitazione all'insegnamento della calligrafia per le persone già munite del diploma legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia, conseguito per esami;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Coloro che siano muniti del diploma di maturità classica scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o di uno dei titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 94 del R. decreto 8 luglio 1934-XII, n. 1185, ed abbiano conseguito per esami l'abilitazione all'insegnamento della stenografia o della calligrafia, sono esonerati dalla prova di cui alla lettera A, n. 1, del programma di esame per l'abilitazione all'insegnamento della dattilografia annesso al citato Nostro decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.