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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1938, n. 1223

Modificazione dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, circa il piano regolatore di Roma. (038U1223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 gennaio 1939, n. 401 (in G.U. 10/03/1939, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-8-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità, di dettare norme transitorie per la espropriazione delle zone laterali in dipendenza del piano regolatore di Roma a modifica di quelle contenute nell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, modificata dal R. decreto-legge 17 ottobre 1954, n. 1987;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sino al 31 dicembre 1942 si applicheranno per le espropriazioni delle zone laterali le disposizioni dell'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, in luogo di quelle dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355. La presente disposizione si applica anche alle opere in corso previste in piani particolareggiati approvati a norma delle vigenti disposizioni, quando i proprietari non abbiano ancora assunto legalmente l'obbligo di dare alle aree la prevista destinazione, giusta il disposto dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932 succitata.

Le espropriazioni di zone laterali e la loro estensione dovranno essere indicate e giustificate nei piani particolareggiati da approvarsi a norma delle vigenti disposizioni.