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REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1938, n. 1121

Unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale. (038U1121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1938, ad eccezione delle disposizioni del Titolo II del presente decreto che entrano in vigore il 1° agosto 1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L.3 gennaio 1939, n. 58 (in G.U. 03/02/1939, n.28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1938 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927 n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421, che istituì la tassa fissa sui rimorchi;
Visto l'art. 225 e seguenti del Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza locale relativo al contributo integrativo di utenza stradale e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1549, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 636, istitutivo di una sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli;
Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, concernente la disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260, che istituì la tassa sui trasporti di cose con automezzi, rimorchi e filovie e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere e di coordinare i tributi che gravano l'automobilismo industriale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e per le comunicazioni: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In sostituzione della tassa di circolazione sugli autocarri, motocarri e motofurgoncini, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, della tassa fissa e della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, di cui rispettivamente ai Regi decreti-legge 29 dicembre 1927, n. 2446 e 28 novembre 1933, n. 1549, e del contributo di utenza stradale di cui agli articoli 225 a 235 del Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza locale e successive modificazioni, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, la tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi in ragione di anno solare e per ogni quintale di portata utile, nella misura indicata nella tabella allegato A che, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, forma parte integrale del presente decreto.