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REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938, n. 1061

Provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. (038U1061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1939, n. 458 (in G.U. 17/03/1939, n.65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal:  27-7-1938 al: 20-10-1941
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320;
Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, 1566, convertito nella legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 65;
Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;
Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504;
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di innovare, per una maggiore affermazione dell'industria cinematografica nazionale, il vigente sistema di corresponsione dei premi alla produzione e di emanare norme per lo sviluppo del credito cinematografico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fermo restando il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, per ogni film nazionale rispondente alle condizioni stabilite nei detti decreti, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui nel periodo dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1943-XXI, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo, verificatosi per gli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato durante tre anni dalla data della prima proiezione.