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REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938, n. 1061

Provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. (038U1061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1939, n. 458 (in G.U. 17/03/1939, n.65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
Testo in vigore dal: 1-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
  Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI,  n.  1414,  convertito
nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320; 
  Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301; 
  Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII,  1566,  convertito
nella legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 65; 
  Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143; 
  Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504; 
  Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta  di  innovare,  per  una
maggiore affermazione dell'industria  cinematografica  nazionale,  il
vigente sistema di corresponsione dei  premi  alla  produzione  e  di
emanare norme per lo sviluppo del credito cinematografico; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  la  cultura
popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia
e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli  scambi  e
le valute; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9)) 
                                                                ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 22 dicembre 2008,  n.  200,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 febbraio  2009,  n.  9,  come  modificato  dal  D.Lgs.  1
dicembre 2009, n. 179, a sua volta  modificato  dal  D.L.  30  aprile
2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n.
100 non prevede piu' (con l'art.  2,  comma  1)  l'abrogazione  degli
articoli 12, 13 e 14.