stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938, n. 1032

Norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito. (038U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 84 (in G.U. 06/02/1939, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-8-1938 al: 8-7-1967
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA.
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni che regolino la perdita del diritto a pensione da parte del personale statale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'impiegato civile destituito, il militare incorso per condanna penale nella perdita del grado e il salariato espulso, per motivi che non importino di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, sono ammessi al godimento della pensione, dell'assegno o dell'indennità per una volta soltanto su parere favorevole della Commissione di cui alla lettera d) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la quale deve essere interpellata dal Ministro.

Se la Commissione predetta si pronunzia per la perdita del diritto alla pensione, all'assegno o all'indennità per una sola volta, questa viene decretata col provvedimento di cessazione dal servizio o con apposito decreto Ministeriale.

Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti dei militari che abbiano perduto il grado per condanna in dipendenza di reati esclusivamente militari.