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REGIO DECRETO 14 marzo 1938, n. 885

Modificazione dello statuto della libera Università di Camerino. (038U0885)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-7-1938 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2838 e ma dificato con i Regi decreti 20 settembre 1928-VI, n. 2250, 31 ottobre 1929-VIII. n. 2386, 20 novembre 1930-IX, n, 1939, 27 ottobre 1932-X, n. 2066, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2439 e 1° ottobre 1936-XIV, n. 2037;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044 e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 17 gennaio 1938-XVI, n. 116, con il quale viene autorizzata la libera Università anzidetta ad istituire una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a decorrere dal 29 ottobre 1937-XVI;

Vedute le proposte avanzate dalle Autorità accademiche della libera Università suddetta per le modifiche allo statuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Camerino, approvato e modificato con i Regi decreti anzidetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 2. - È sostituito dal seguente:

«L'Università di Camerino comprende:

a) La Facoltà di giurisprudenza, la quale conferisce la laurea in giurisprudenza;

b) La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la quale conferisce: la laurea in chimica; la laurea in scienze biologiche; la laurea in scienze naturali;

c) La Facoltà di farmacia, la quale conferisce la laurea in farmacia;

d) La Facoltà di medicina veterinaria, la quale conferisce la laurea in medicina veterinaria».

Art. 3. - Il contenuto della lettera b) del primo comma è sostituito dal seguente:

«b) di due membri per Facoltà eletti dal Collegio generale dei professori».

Art. 7. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I presidi delle quattro Facoltà sono nominati dal rettore fra i professori di ruolo su proposta delle rispettive Facoltà».

Nella Sezione I del capo secondo l'intestazione: «Disposizioni comuni alle tre Facoltà» è sostituita con la seguente: «Disposizioni comuni alle quattro Facoltà».

Dopo l'art. 26 sono inserite le norme relative alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

SEZIONE III.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 27. - La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree:

a) Laurea n chimica;

b) Laurea in scienze biologiche;

c) Laurea in scienze naturali.

Art. 28. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in chimica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.

2. Chimica organica.

3. Chimica analitica.

4. Chimica farmaceutica. e tossicologica (biennale).

5. Chimica fisica con esercizi (biennale).

6. Istituzioni di matematiche.

7. Fisica sperimentale (biennale).

8. Mineralogia.

9. Preparazioni chimiche.

10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.

11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.

12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.

2. Chimica biologica.

3. Chimica agraria.

4. Chimica delle sostanze coloranti.

5. Elettrochimica.

6. Chimica di guerra.

7. Zoologia generale.

8. Botanica.

9. Fisiologia generale.

L'insegnamento biennale di «fisica sperimentale» importa un unico esame alla fine del biennio; le «esercitazioni di fisica» (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 29. - Il piano di studi consigliato per la laurea in chimica è il seguente:

I anno.

1. Chimica generale ed inorganica.

2. Fisica sperimentale.

3. Istituzioni di matematiche.

4. Preparazioni chimiche.

5. Esercitazioni di fisica.

Due insegnamenti complementari.

II anno.

1. Chimica organica.

2. Chimica analitica.

3. Chimica farmaceutica e tossicologica.

4. Fisica sperimentale.

5. Mineralogia.

6. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.

7. Esercitazioni di fisica.

III anno.

1. Chimica fisica con esercizi.

2. Chimica farmaceutica e tossicologica.

3. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.

Due insegnamenti complementari.

IV anno.

1. Chimica fisica con esercizi.

Due insegnamenti complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli Insegnamenti fondamentali ed in sei almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 30. - Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica;

di esercitazioni di chimica analitica qualitativa, se prima non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di esercitazioni di chimica analitica quantitativa, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di esercitazioni di chimica analitica qualitativa;

di chimica farmaceutica e tossicologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica.

Art. 31. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche è dì quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.

2. Fisica.

3. Chimica generale ed inorganica.

4. Chimica organica.

5. Botanica (biennale).

6. Zoologia (biennale).

7. Anatomia comparata.

8. Anatomia umana.

9. Istologia ed embriologia.

10. Fisiologia generale.

11. Chimica biologica.

12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.

2. Zooculture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

3. Idrobiologia e pescicoltura.

4. Patologia generale.

5. Microbiologia.

6. Geologia.

7. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti biennali di «botanica» e di «zoologia» comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Art. 32. - Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze biologiche è il seguente:

I anno.

1. Istituzioni di matematiche.

2. Zoologia.

3. Botanica.

4. Anatomia umana.

5. Chimica generale ed inorganica.

6. Fisica.

II anno

1. Zoologia.

2. Botanica.

3. Istologia ed embriologia.

4. Chimica organica.

5. Fisiologia generale.

III anno,

1. Anatomia comparata.

2. Chimica biologica.

3. Igiene.

Un insegnamento complementare.

IV anno.

Tre insegnamenti complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti tra i complementari.

Art. 33. - Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica biologica se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

di chimica fisica se non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di chimica organica se non ha prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di anatomia comparata se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 34. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze naturali è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.

2. Fisica.

3. Chimica generale ed inorganica.

4. Chimica organica.

5. Mineralogia.

6. Geologia.

7. Geografia.

8. Botanica (biennale).

9. Zoologia (biennale).

10. Anatomia comparata.

11. Anatomia umana.

12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Istologia ed embriologia.

2. Chimica fisica.

3. Idrobiologia e pescicoltura.

4. Zooculture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

5. Igiene.

6. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti biennali di «botanica» e di «zoologia» comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

Art. 35. - Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

I anno.

1. Istituzioni di matematiche.

2. Fisica.

3. Chimica generale ed inorganica.

4. Zoologia.

5. Botanica.

II anno.

1. Anatomia umana.

2. Chimica organica.

3. Mineralogia.

4. Botanica.

5. Zoologia.

III anno.

1. Geografia.

2. Geologia.

3. Anatomia comparata.

4. Fisiologia generale.

Un insegnamento complementare.

IV anno.

Tre insegnamenti complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 36. - Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di chimica fisica se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di anatomia comparata se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 37. - L'esame di laurea nei vari corsi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e di due argomenti da discutersi oralmente riferentisi a materie diverse da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i titoli degli argomenti orali devono essere depositati in segreteria almeno 20 giorni prima dell'esame di laurea.

La dissertazione scritta dovrà essere discussa unitamente ai due argomenti suindicati.

La dissertazione scritta per la laurea in chimica deve essere, di regola, a carattere sperimentale. L'esame di laurea in chimica deve essere preceduto da una o più prove pratiche determinate dalla Facoltà sulle quali il candidato dovrà redigere una relazione scritta da discutersi con la dissertazione e con gli argomenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 38. - Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite ciascuna di undici membri fra i quali sette professori della Facoltà.

In caso di necessità il numero dei membri può essere ridotto a nove.

Di ogni commissione deve sempre far parte un libero docente».

In conseguenza della inserzione della nuova sezione e dei nuovi articoli è modificata la numerazione della sezione e degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

La tabella n. 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella n. 1

Posti di ruolo dei professori:

Facoltà di giurisprudenza n. . . . . . . . . . . . . 4

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . 4

Facoltà di farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Facoltà di medicina veterinaria . . . . . . . . . . 4».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Bottai - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 399, foglio 3. - Mancini.