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LEGGE 3 giugno 1938, n. 778

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno di 1ª categoria. (038U0778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-6-1938 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno di 1ª categoria, colla seguente modificazione:

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, può eccezionalmente consentire, previo parere favorevole del Ministro per l'interno o del Ministro Segretario del Partito, secondo che si tratti di carica politica la quale rientri nella competenza dell'uno ovvero dell'altro Ministro, che conservino o assumano uno degli uffici indicati nei comma precedenti persone che, per la carica politica anzidetta, non potrebbero essere nominate agli uffici medesimi».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1938-Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi