stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938, n. 771

Proroga al 30 giugno 1938-XVI dei servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1435. (038U0771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 gennaio 1939, n. 158 (in G.U. 15/02/1939, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-7-1938 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1435, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2576, col quale, per i servizi di navigazione di carattere speciale e transitorio eseguiti fino al 31 dicembre 1937, nel settore di traffico del Mediterraneo Occidentale, assegnato dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, alla «Tirrenia» Società anonima di navigazione, il Ministro per le comunicazioni fu autorizzato a liquidare agli armatori o alle Società di navigazione esercenti i servizi stessi, un compenso ragguagliato alle spese da essi incontrate dedotti gli eventuali introiti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla proroga dei servizi di navigazione di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1435, sopra indicato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il termine del 31 dicembre 1937 di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1435, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2576, è prorogato al 30 giugno