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REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1937, n. 2722

Modificazione dello stato giuridico della gente dell'aria. (037U2722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1939, n. 487 (in G.U. 22/03/1939, n. 69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-6-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella
legge 31 gennaio 1926, n. 753, ed il relativo  regolamento  approvato
col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, sulla navigazione aerea,  con
le susseguenti modificazioni ed aggiunte: 
 
  Vista la legge 8 febbraio 1934, n. 331, sullo stato giuridico della
gente dell'aria, con le successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 23 novembre  1936,  n.  2495,  che  approva  il
relativo regolamento di esecuzione; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per  l'aeronautica,  di  concerto
con i Ministri per la grazia e giustizia, per le  finanze  e  per  le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico tutte  le
disposizioni legislative concernenti il rilascio dei brevetti e delle
licenze al personale navigante dell'Aeronautica civile, le condizioni
di ammissione al  disimpegno  di  funzioni  tecniche  a  bordo  degli
aeromobili  civili  e  lo  stato  giuridico  della  gente  dell'aria,
provvedendo al loro coordinamento.