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REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938, n. 465

Norme relative ai piani particolareggiati in dipendenza dell'Esposizione Universale di Roma del 1941-XX. (038U0465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gugno 1938, n. 1074 (in G.U. 28/07/1938, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-5-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare l'esame dei progetti esecutivi del piano regolatore di Roma, nonché dei progetti esecutivi delle opere relative alla Esposizione ed alle opere di espansione della città versò il mare;
Viste le leggi 24 marzo 1932-X, n. 355, 4 giugno 1936-XIV, n. 1210 e i Regi decreti-legge 14 gennaio 1937-XV. n. 1567, 21 agosto 1937-XV, n. 1615;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono sottoposti al parere della Commissione istituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e con le successive modificazioni di cui alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, oltre ai piani particolareggiati del piano regolatore di Roma, i piani particolareggiati concernenti l'ampliamento edilizio ricadente nella zona dell'Esposizione ed i piani particolareggiati della zona di espansione della città verso il mare di cui al R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 1567.

Sono sottoposti altresì alla detta Commissione, nel limite di competenza di cui all'art. 378 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, i progetti esecutivi riguardanti qualsiasi opera, permanente da eseguirsi dal Governatorato di Roma fino a tutto l'anno 1941.

Per tutte le opere contemplate nel precedente comma, il parere della Commissione suddetta sostituisce, ad ogni effetto, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in deroga alle disposizioni dei commi 3, 6 e 7 dell'art. 378 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché in deroga al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1205, ed alle norme vigenti che fanno obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.