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REGIO DECRETO 24 febbraio 1938, n. 329

Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. (038U0329)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-5-1938 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XVI, n. 395, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1101, che dà facoltà al Governo del Re di raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonché di emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, numero 1332;
Viste tutte le disposizioni legislative, o regolamentari, anteriori, o posteriori, al testo unico suddetto sul reclutamento del Regio esercito, o che con esse abbiano riferimento;
Viste le leggi 31 dicembre 1934-XIII, nn. 2150, e 2151, relative all'istruzione premilitare e post-militare;
Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, che sancisce l'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione pre-militare e post-militare e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che ha istituito la leva aeronautica, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2416;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di stato per gli affari esteri e per le finanze: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Sono abrogati il testo unico approvato con R. decreto 8 Settembre 1932, n. 1332, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testo unico qui unito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 396, foglio 92. - Mancini.