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REGIO DECRETO 7 marzo 1938, n. 305

Modificazione dell'art. 159 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, circa l'assunzione di personale giornaliero per la pulizia e custodia degli uffici giudiziari. (038U0305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-4-1938 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità di provvedere ai servizi di pulizia e custodia degli uffici giudiziari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 159 del testo organico approvato con il Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è modificato come appresso:

«In caso di mancanza degli uscieri giudiziari potranno essere assunti provvisoriamente a farne le veci, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, giornalieri, ai quali sarà concesso un compenso a giornata in ragione di un trentesimo della retribuzione mensile stabilita per il personale non di ruolo di categoria IV, di cui alle tabelle I e II annesse al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, aumentata ai sensi del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

«Il Ministro per la grazia e giustizia potrà delegare i capi degli uffici giudiziari, in cui si siano verificate le mancanze suddette, ad assumere un numero di giornalieri non eccedente quello degli uscieri mancanti.

«È vietata ogni altra assunzione di personale avventizio a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione».