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REGIO DECRETO 5 novembre 1937, n. 2678

Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (037U2678)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1942)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-7-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito
in legge 10 aprile 1936-XIV,  n.  833,  concernente  l'organizzazione
provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno,  di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale  dei  vigili  del
fuoco e'  costituito,  per  gli  ufficiali  dalla  pistola  del  tipo
d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze  armate  dello
Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o  dal  moschetto
dei tipi d'ordinanza, in dotazione per i sottufficiali e  agenti  dei
Corpi armati di polizia.((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 699,  ha  disposto  (con  l'art.
102, comma 1) che "La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5
novembre 1937, n. 2678, e' a carico  del  Corpo.  L'armamento  stesso
rimane di proprieta' del Corpo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  172,  comma  1)  che  la  presente
modifica  ha  "effetto  dal  giorno  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno".