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REGIO DECRETO 5 novembre 1937, n. 2678

Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (037U2678)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1942)
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Testo in vigore dal:  9-4-1938 al: 14-7-1942
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito in legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833, concernente l'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o dal moschetto dei tipi d'ordinanza, in dotazione per i sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia.