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REGIO DECRETO 27 ottobre 1937, n. 2619

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (037U2619)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-3-1938 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazionale nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, è modificato nel senso che dopo l'art. 178 sono aggiunte le norme relative alla Scuola di perfezionamento in studi coloniali: « Scuola di perfezionamento in studi coloniali.

Art. 1

Art. 179.

La Scuola di perfezionamento in studi coloniali si propone il duplice fine di promuovere gli studi coloniali e di dare agli aspiranti ad impieghi, professioni od attività varie in Colonia l'alta cultura specifica all'uopo necessaria.

Art. 180.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Possono pure essere ammessi coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori: essi, però, possono conseguire soltanto un attestato degli studi compiuti e degli esami superati.

Art. 181.

Il corso della Scuola ha la durata di un biennio.

Art. 182.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Storia coloniale (generale e italiana) (biennale).

2. Geografia politica ed economica delle Colonie (italiane e straniere).

3. Etnologia generale e giuridica delle Colonie italiane.

4. Diritto e legislazione coloniale (italiana e comparata) (biennale).

5. Politica coloniale.

6. Storia ed istituzioni musulmane.

7. Storia ed istituzioni etiopiche.

8. Igiene coloniale.

9. Contabilità di Stato.

10. Lingua e letteratura araba (biennale).

11. Lingua e letteratura amarica (biennale).

Art. 183.

Gli iscritti alla Scuola devono seguire i corsi e superare gli esami delle materie di cui ai nn. 1-9 dell'articolo precedente e di una a scelta delle materie di cui ai nn. 10-11 dell'articolo medesimo.

Gli iscritti possono inoltre frequentare corsi di altre lingue e letterature dell'Africa Orientale Italiana impartiti nella Regia università di Roma con diritto, quando ne abbiano superato i relativi esami, ad ottenerne speciale menzione nel diploma di perfezionamento.

Art. 184.

La Scuola è diretta da un direttore scelto fra i professori universitari ordinari che insegnino nella Scuola stessa. Il direttore è nominato dal rettore dell'Università, dura in carica un biennio e può essere confermato ed è assistito da un consiglio direttivo che è costituito degli insegnanti della Scuola e funziona a norma delle disposizioni generali in materia.

Art. 185.

Gli iscritti debbono pagare le tasse e sopratasse nella stessa misura stabilita per il corso di laurea in economia e commercio. La tassa di diploma, però, da versarsi all'Erario, è di L. 200.

Art. 186.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e sono costituite ciascuna del professore della materia, presidente, e di altri due professori che insegnano materie affini nella Scuola.

Art. 187.

Gli iscritti, di cui al comma primo dell'art. 180, i quali abbiano superato tutti gli esami speciali obbligatori, sono ammessi all'esame per il conseguimento del diploma, di perfezionamento in studi coloniali.

Detto esame consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un argomento di carattere coloniale a scelta del candidato.

Art. 188.

La Commissione di diploma è nominata a norma delle disposizioni generali in materia ed è costituita del direttore stesso, che la presiede, del professore della materia in cui rientra la tesi scritta e di altri cinque professori, di cui tre almeno di materie affini.

Art. 189.

In seno alla Scuola sono costituiti un istituto di studi co1oniali ed una biblioteca coloniale, retti dalle norme generali vigenti in materia a termini del regolamento generale universitario e del presente statuto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 395, foglio 23. - Mancini.