stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937, n. 2179

Estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea. (037U2179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 marzo 1938, n. 610 (in G.U. 01/06/1938, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-1-1938 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai cittadini divenuti invalidi e agli orfani e congiunti dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV sono caduti in dipendenza di operazioni militari, le varie provvidenze emanate a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra nazionale 1915-18, nonché di estendere ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo la data suddetta hanno partecipato a relative operazioni militari le varie provvidenze emanate a favore di coloro che prestarono servizio come combattenti durante la guerra nazionale predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, numero 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi stessi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi e che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese, in quanto applicabili, ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari e a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.