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REGIO DECRETO 5 novembre 1937, n. 1983

Modificazioni allo statuto del Regio istituto d'arte di Lucca. (037U1983)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-12-1937 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto 9 dicembre 1923-VII, n. 3059, che riconosce il Regio istituto d'arte di Lucca e ne approva il relativo statuto;
Considerata la necessità di meglio adeguare alle esigenze dell'insegnamento artistico lo statuto approvato con il suddetto Regio decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 2 dello statuto annesso al citato R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3059, è così modificato:

«Il Regio istituto d'arte di Lucca comprende le seguenti sezioni:
1° degli stuccatori e formatori;

2° delle arti edili;

3° di decorazione murale pittorica e plastica.