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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937, n. 1839

Istituzione della Gioventù italiana del Littorio. (037U1839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2566 (in G.U. 28/02/1938, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-11-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, col quale fu istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica o giovanile;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Gioventù italiana del Littorio, organizzazione unitaria e totalitaria delle forze giovanili del Regime fascista, è istituita in seno al Partito Nazionale Fascista, alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che ne è il comandante generale.

La Gioventù italiana del Littorio ha per motto « Credere - obbedire - combattere ».