stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937, n. 1809

Disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri. (037U1809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2561 (in G.U. 26/02/1938, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-11-1937 al: 14-3-1959
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare le caratteristiche degli autoveicoli e rimorchi, nell'intento, sia di conseguire una opportuna omogeneità costruttiva ed una riduzione delle varietà degli organi essenziali, sia di garantirne la migliore attitudine alla sicurezza e regolarità di circolazione, adeguata ai servizi da disimpegnare; nonché di fissare le caratteristiche dei motocarri per distinguerli in modo appropriato dai motofurgoncini e dagli autocarri e stabilire i documenti di circolazione di cui i motocarri stessi ed i loro conducenti devono essere muniti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e l'aeronautica, e con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare norme per disciplinare le caratteristiche di ingombro, peso, portata, prestazione e facilità di circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi di nuova costruzione, nell'intento di adeguarli ai vari casi di utilizzazione, e di ridurre la varietà dei loro organi essenziali.