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REGIO DECRETO 26 agosto 1937, n. 1706

Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane. (037U1706)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-10-1937 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, nonché il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 540;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto l'art. 6 del citato R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, che dà facoltà al Governo del Re di pubblicare il Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, apportandovi modificazioni ed aggiunte aventi forza legislativa;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - SOLMI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 390, foglio 66. - MANCINI.