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REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937, n. 1561

Costituzione e funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. (037U1561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2352 (in G.U. 01/02/1938, n. 25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-10-1937 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad agevolare il credito per l'incremento dell'industria alberghiera e per il suo attrezzamento;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la concessione di mutui a favore di chi intende costruire, costruire ed arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idro-termali e balneari, locali e impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, è autorizzata la costituzione di apposita Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso un Istituto di credito di diritto pubblico, che sarà designato con decreto del Capo del Governo.

La Sezione autonoma avrà un capitale non inferiore a 50 milioni, formato:

a) da partecipazioni di istituti e società di previdenza e di assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie;

b) da partecipazione di aziende di credito o istituti soggetti alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, subordinatamente alla autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di 25 milioni, di una quota parte del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del presente decreto.