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REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1937, n. 1400

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (037U1400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1938, n. 636 (in G.U. 03/06/1938, n. 125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1937 al: 2-6-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la tutela della funzione creditizia;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al predetto Regio decreto-legge;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.