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REGIO DECRETO 17 dicembre 1936, n. 2517

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Montichiari, della provincia di Brescia, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (036U2517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-7-1937 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Montichiari per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regia scuola di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune stesso;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento della Regia scuola secondaria di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Montichiari, della provincia di Brescia, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito in L. 7500, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1930, ed in L. 19.200 per l'anno 1931, al lordo di L. 10.408,20 spese in conto.