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REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937, n. 748

Requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate. (037U0748)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2482 (in G.U. 16/02/1938, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA.
Vista la legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di stabilire norme per la requisizione ed il noleggio di naviglio mercantile occorrente per le Forze armate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni del capo III e del capo V del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, sono estese ai casi di requisizione e di noleggio previsti dall'art. 4 aggiunto al Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, dalla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145.