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REGIO DECRETO 11 marzo 1937, n. 471

Regolamento di circolazione sull'autocamionale Genova-Valle del Po. (037U0471)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-5-1937 al: 14-3-1959
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 4 del decreto-legge in data 16 dicembre 1935, n. 237, relativo all'esercizio dell'autocamionale Genova-Valle del Po (Serravalle Scrivia);
Visto l'art. 23 del Nostro decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'uso della autocamionale Genova-Valle del Po (Serravalle Scrivia) è riservato esclusivamente agli autocarri, con o senza rimorchi, alle autovetture, alle trattrici stradali e simili, compressori, nonché ai motofurgoncini, motocarrozzette e motocicli.

È proibita la circolazione a qualsiasi veicolo non compreso nella specificazione di cui sopra, nonché ai pedoni non addetti al servizio e agli animali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 200.