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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1936, n. 2508

Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale equipaggi marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C.R.E.M. (036U2508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1936 ad eccezione dell'art. 45 che entra in vigore il 1 gennaio 1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1014 (in G.U. 09/07/1937, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-12-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modifiche al predetto testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ed alla su citata legge 11 marzo 1926, n. 397;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti: