stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 ottobre 1936, n. 2506

Liquidazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Bologna, Forlì e Parma per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (036U2506)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-4-1937
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1919, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Vedute le liquidazioni eseguite dal competente  Regio  provveditore
agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi
trasformati in Regie scuole e  Regi  corsi  secondari  di  avviamento
professionale,  e  le  deliberazioni  di  accettazione   dei   Comuni
interessati; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento,  i  predetti
Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi  dovuti
per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di
avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni
delle provincie di Bologna, Forli'  e  Parma,  riportato  nell'elenco
annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria  dello
Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n.  8,
e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il  cui  ammontare
rimane stabilito, per il periodo 1°  luglio  1930-31  dicembre  1931,
nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro,
viene firmato dal Ministro proponente.