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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1919, n. 8

Che autorizza la destinazione di giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª categoria con le funzioni di pretore aggiunto. (019U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1919
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Testo in vigore dal:  5-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, numero 1198, concernente la destinazione dei giudici e sostituti procuratori del Re di 4ª categoria alle preture di maggiore importanza, con le funzioni di pretore aggiunto;
Ritenuto che, per le attuali condizioni del personale della magistratura, si rende necessario disporre che tali destinazioni possano essere estese anche ai giudici e sostituti di 3ª categoria;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino a sei mesi dopo la pubblicazione del trattato di pace, alle funzioni di pretore aggiunto, nelle preture di maggiore importanza, ai sensi del Nostro decreto 24 luglio 1917, n. 1198, possono essere destinati anche giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª categoria, ma di anzianità minore a quella del pretore titolare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - SACCHI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.