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REGIO DECRETO 1 ottobre 1936, n. 2475

Approvazione dello statuto della Regia università di Firenze. (036U2475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-3-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Firenze, approvato con
R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2406, e modificato con  R.  decreto
13 ottobre 1927-V, n. 2230, e successivi; 
 
  Veduto lo statuto  del  Regio  istituto  superiore  di  economia  e
commercio di Firenze, approvato con R. decreto 11  dicembre  1930-IX,
n. 1983, e modificato con R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1427; 
 
  Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di  architettura  di
Firenze, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 2096; 
 
  Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario e  forestale
di Firenze, approvato con R. decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1512; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n.  2044,  e  7  maggio
1936-XIV, n. 882; 
 
  Veduto il R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n.  657,  con  cui  i  Regi
istituti  superiori  di  economia  e  commercio,  di  magistero,   di
architettura ed agrario e forestale di Firenze sono  stati  aggregati
alla Regia universita' della stessa sede come facolta'; 
 
  Vedute le proposte relative allo statuto  della  Regia  universita'
predetta; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli statuti dei Regi istituti superiori di architettura ed  agrario
e forestale di Firenze, approvati con i Regi  decreti  sopraindicati,
sono abrogati. 
 
  E' del pari abrogato, eccettuate  soltanto  le  parti  relative  ai
corsi di  specializzazione  o  integrazione,  lo  statuto  del  Regio
istituto superiore di economia e commercio approvato e modificato con
i Regi decreti sopra indicati.