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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936, n. 2470

Istituzione del «Sabato teatrale». (036U2470)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 1937, n. 1403 (in G.U. 24/08/1937, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1937 al: 30-11-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata la opportunità di offrire, nel campo teatrale condizioni vantaggiose a favore delle classi meno agiate, per spronarle a frequentare gli spettacoli e per conseguire così i fini voluti dall'istituzione del «Sabato fascista»;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, la grazia e giustizia, le finanze, l'educazione nazionale, le comunicazioni e le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito il «Sabato teatrale» che si propone di accostare le masse popolari al teatro, allo scopo di elevarne la cultura attraverso un sano diletto.