stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 novembre 1936, n. 2466

Istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia. (036U2466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-3-1937 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Visti i Regi decreti-legge 18 novembre 1928-VII, n. 2628, e 24 novembre 1932-XI, n. 1765, relativi alla costituzione di una Commissione di arte ed edilità presso il Ministero delle colonie, convertiti rispettivamente nelle leggi 4 febbraio 1929 VII, n. 216, e 3 aprile 1933-XI, n. 316;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di sostituire la Commissione stessa con un organo consultivo che comprenda i rappresentanti di organizzazioni sindacali della madrepatria e di completare con organi consultivi locali l'ordinamento del controllo nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica nelle Colonie;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV con il quale viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita presso il Ministero delle colonie una Consulta centrale per l'edilizia e l'urbanistica composta come segue:

1° un accademico d'Italia designato dal presidente della Reale Accademia d'Italia e scelto fra quelli che abbiano particolare competenza in materia, con funzioni di presidente;

2° i direttori generali per l'Africa Orientale, per l'Africa Settentrionale, per gli affari generali, gli studi e la propaganda e l'ispettore generale delle opere pubbliche del Ministero delle colonie;

3° il direttore generale delle antichità e belle arti del Ministero della educazione nazionale;

4° un componente della Giunta d'arte del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero delle finanze;

5° un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

6° il presidente dell'Istituto nazionale di Urbanistica;

7° due rappresentanti del Sindacato nazionale fascista degli architetti;

8° due rappresentanti del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

9° un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado non inferiore al 9° con funzioni di segretario.

I rappresentanti dei Sindacati sono designati dal Ministro per le corporazioni su indicazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Il presidente, i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dei Sindacati, il componente della Giunta d'arte, ed il segretario sono nominati per un triennio con decreto del Ministro per le colonie.

In caso di impedimento o di assenza, i componenti della Consulta che ne fanno parte in ragione della carica che rivestono possono essere sostituiti dalla persona che ne fa le veci.