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REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937, n. 127

Proroga al 30 giugno 1940 del termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo ed in Cagliari. (037U0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1937, n. 494 (in G.U. 27/04/1937, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visti il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole nei compartimenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del decreto-legge stesso;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli e le successive disposizioni integrative;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 467, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1238, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1936 il periodo di funzionamento dell'Alto Commissariato anzidetto;
Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 207, convertito nella, legge 6 aprile 1936, n. 681, col quale venne prorogato al 30 giugno 1937, il termine di funzionamento dei Provveditorati suddetti, ad eccezione del funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1936 al registro 10 Lavori pubblici, foglio 292 col quale, in dipendenza della cessazione del funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, a decorrere dal 1° luglio 1936, i servizi concementi l'esecuzione delle opere pubbliche disimpegnate, dall'Alto Commissariato stesso, furono devoluti al Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Ritenuta la necessità di prorogare ancora fino al 30 giugno 1910 il termine di funzionamento soltanto del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo e di quello con sede in Cagliari;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È prorogato al 30 giugno 1940 il periodo di funzionamento di quei Provveditorati che sono stati istituiti con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Isole della Sicilia e della Sardegna e di cui ai nn. 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Rimangono ferme le facoltà e le attribuzioni, ad essi conferite col citato Regio decreto-legge e con le successive disposizioni.